UMBERTO II
                             RE D'ITALIA

  Visto   il   decreto   Luogotenenziale  19 ottobre  1919,  n. 2060,
istitutivo dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese, modificato e
convertito nella legge 23 settembre 1920, n. 1365;
  Vista la legge 28 maggio 1942, n. 664, relativa all'estensione agli
acquedotti  e  fognature  della Lucania dei compiti assegnati a detto
Ente autonomo;
  Visto  l'art. 4  del  decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944,
n. 151;
  Visto  il  decreto  legislativo  Luogotenenziale  1° febbraio 1945,
n. 58;
  Udito il parere della Consulta Nazionale;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Ministro  Segretario  di  Stato  per i lavori
pubblici,  di  concerto  con  il  Ministro Segretario di Stato per il
tesoro;
  Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

                               Art. 1.

  E'  autorizzata  la spesa di lire cinquecentoquarantamilioni per la
concessione  di  un  contributo  straordinario  a  favore  dell' Ente
autonomo  per  l'acquedotto  pugliese, di cui lire cinquecentomilioni
per  lavori diretti a migliorare, integrare e sviluppare l'acquedotto
medesimo  e  lire quarantamilioni per analoghi lavori agli acquedotti
della  Lucania,  assunti  in  gestione dal detto Ente, ai sensi della
legge 28 maggio 1942, n. 664.
  La  suinidicata  somma  sara'  inscritta  nello stato di previsione
della   spesa   del   Ministero   dei   lavori   pubblici   per  lire
duecentoventimilioni     nell'esercizio     1946-47,     per     lire
duecentoventimilioni  nell'esercizio  1947-48 e per lire centomilioni
nell'esercizio 1948-49.