UMBERTO II
RE D'ITALIA
Visto il decreto Luogotenenziale 19 ottobre 1919, n. 2060,
istitutivo dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese, modificato e
convertito nella legge 23 settembre 1920, n. 1365;
Vista la legge 28 maggio 1942, n. 664, relativa all'estensione agli
acquedotti e fognature della Lucania dei compiti assegnati a detto
Ente autonomo;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944,
n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945,
n. 58;
Udito il parere della Consulta Nazionale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori
pubblici, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per il
tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Art. 1.
E' autorizzata la spesa di lire cinquecentoquarantamilioni per la
concessione di un contributo straordinario a favore dell' Ente
autonomo per l'acquedotto pugliese, di cui lire cinquecentomilioni
per lavori diretti a migliorare, integrare e sviluppare l'acquedotto
medesimo e lire quarantamilioni per analoghi lavori agli acquedotti
della Lucania, assunti in gestione dal detto Ente, ai sensi della
legge 28 maggio 1942, n. 664.
La suinidicata somma sara' inscritta nello stato di previsione
della spesa del Ministero dei lavori pubblici per lire
duecentoventimilioni nell'esercizio 1946-47, per lire
duecentoventimilioni nell'esercizio 1947-48 e per lire centomilioni
nell'esercizio 1948-49.