UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO
In virtu' dell'autorita' a Noi delegata;
Visto il R. decreto 27 agosto 1905, n. 430, col quale venne
approvata e resa esecutiva la tariffa dei diritti dovuti alla Camera
di commercio ed arti di Milano;
Visti i Regi decreti 11 maggio 1922, n. 711, 3 agosto 1928,
n. 1889, 1° dicembre 1932, n. 1598, 21 gennaio 1935, n. 168, 10 marzo
1937, n. 257, con i quali vennero apportate delle variazioni alla
predetta tariffa;
Vista la deliberazione in data 15 giugno 1945, n. 25, del
commissario straordinario della Camera di commercio di Milano, con la
quale sono state stabilite ulteriori modifiche alla tariffa suddetta;
Visto l'art. 53 del R. decreto 20 settembre 1934, numero 2011;
Visto il decreto Luogotenenziale 22 giugno 1944, n. 151;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo;
Articolo unico.
La vigente tariffa dei diritti spettanti alla Camera di commercio,
industria e agricoltura di Milano, per quanto riguarda l'ammissione
dei titoli alla quotazione ufficiale di quella Borsa valori viene
modificata come appresso:
I diritti attualmente dovuti per l'ammissione dei titoli alla
quotazione ufficiale presso la Borsa di Milano, sono stabiliti nella
misura di centesimi cinque per ogni mille lire di capitale versato
risultante dal bilancio chiuso nell'anno solare antecedente,
arrotondato al milione superiore.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 8 maggio 1946
UMBERTO DI SAVOIA
CORBINO
Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 239. - FRASCA