UMBERTO II 
                             RE D'ITALIA 
 
  Vista la legge 6 giugno 1935, n. 1098; 
  Vista la legge 3 dicembre 1942, n. 1417; 
  Visto il R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 82; 
  Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 3 agosto 1944, n. 357;
  Visto il testo unico approvato con R. decreto 18  giugno  1931,  n.
  914, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre  1944,  n.
452; 
  Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 8  febbraio  1946,  n.
49; 
  Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n.
151; 
  Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio  1945,  n.
58; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; 
  Sulla proposta del Ministro per  la  marina,  di  concerto  con  il
Ministro per il tesoro; 
  Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  Le disposizioni contenute nell'art. 1 del R. decretolegge  2  marzo
1944, n. 82, e nell'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale  3
agosto 1944, n. 357, riguardanti  gli  organici  degli  ufficiali  in
servizio permanente effettivo e del ruolo  speciale  dei  vari  Corpi
militari  della  marina,  hanno  efficacia  sino  a  tre  mesi  dalla
conclusione della pace.