UMBERTO II
RE D'ITALIA
Vista la legge 6 giugno 1935, n. 1098;
Vista la legge 3 dicembre 1942, n. 1417;
Visto il R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 82;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 3 agosto 1944, n. 357;
Visto il testo unico approvato con R. decreto 18 giugno 1931, n.
914, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944, n.
452;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 8 febbraio 1946, n.
49;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n.
151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n.
58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la marina, di concerto con il
Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Art. 1.
Le disposizioni contenute nell'art. 1 del R. decretolegge 2 marzo
1944, n. 82, e nell'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 3
agosto 1944, n. 357, riguardanti gli organici degli ufficiali in
servizio permanente effettivo e del ruolo speciale dei vari Corpi
militari della marina, hanno efficacia sino a tre mesi dalla
conclusione della pace.