UMBERTO II 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 21 novembre  1945,  n.
722, recante provvedimenti economici a favore dei dipendenti statali; 
  Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 11  gennaio  1946,  n.
18, concernente la  concessione  di  una  indennita'  giornaliera  al
personale statale in servizio nei centri distrutti,  semidistrutti  o
danneggiati; 
  Riconosciuta la necessita' di apportare modificazioni  nei  decreti
predetti; 
  Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; 
  Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio  1945,  n.
58; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri,  Primo
Ministro Segretario di Stato e del Ministro per il tesoro; 
  Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  A decorrere dal 1° gennaio 1946, l'art. 5 del  decreto  legislativo
Luogotenenziale 21 novembre 1945; n. 722, e' sostituito come segue: 
  "L'importo dell'indennita' di  carovita  e  delle  eventuali  quote
complementari spettante in applicazione degli articoli precedenti  e'
ridotto: 
    dell'1 per cento per il personale con sede  normale  di  servizio
nei Comuni aventi una popolazione di almeno 300.000  abitanti  e  non
piu' di 499.999; 
    del 2 per cento per il personale con sede normale di servizio nei
Comuni aventi una popolazione di almeno 250.000 abitanti e  non  piu'
di 299.999; 
    del 3 per cento per il personale con sede normale di servizio nei
Comuni aventi una popolazione di almeno 200.000 abitanti e  non  piu'
di 249.999; 
    del 4 per cento per il personale con sede normale di servizio nei
Comuni aventi una popolazione di almeno 150.000 abitanti e  non  piu'
di 199.999; 
    del 5 per cento per il personale con sede normale di servizio nei
Comuni aventi una popolazione di almeno 100.000 abitanti e  non  piu'
di 149.999; 
    del 6 per cento per il personale con sede normale di servizio nei
Comuni aventi una popolazione di almeno 50.000 abitanti e non piu' di
99.999; 
    del 7 per cento per il personale con sede normale di servizio nei
Comuni aventi una popolazione di almeno 30.000 abitanti e non piu' di
49.999; 
    dell'8 per cento per il personale con sede  normale  di  servizio
nei Comuni aventi una popolazione di almeno  10.000  abitanti  e  non
piu' 29.999; 
    del 9 per cento per il personale con sede normale di servizio nei
Comuni aventi una popolazione di almeno 5.000 abitanti e non piu'  di
9.999; 
    del 10 per cento per il personale con sede  normale  di  servizio
nei Comuni aventi meno di 5.000 abitanti; 
  ed e' aumentato: 
    del 5 per cento per il personale con sede normale di servizio nei
Comuni aventi una popolazione di almeno 600.000 abitanti e  non  piu'
di 699.999; 
    del 10 per cento per il personale con sede  normale  di  servizio
nei Comuni aventi una popolazione di almeno 700.000  abitanti  e  non
piu' di 799.999; 
    del 20 per cento per il personale con sede  normale  di  servizio
nei Comuni aventi una popolazione di almeno 800.000 abitanti. 
    Per ogni anno solare si ha riguardo  ai  dati  della  popolazione
residente, accertata dall'Istituto centrale di statistica  del  Regno
al 31 dicembre dell'anno precedente. 
  Con decreto del Ministro per il tesoro,  sentito  il  Ministro  per
l'interno, puo'  disporsi  che  ai  dipendenti  statali  aventi  sede
normale di servizio in Comune, prossimo ad altro con  almeno  300.000
abitanti, nel quale il costo dell'alimentazione  sia  particolarmente
elevato ed i cui mezzi di comunicazione  col  Comune  maggiore  siano
talmente  intensi  e  frequenti   che   nonostante   la   separazione
amministrativa essi possano considerarsi un unico  centro  economico,
l'indennita'  di  carovita  e  relative  quote  complementari   venga
corrisposta  nell'aliquota  prevista  per  il  Comune  maggiore.  Col
decreto  medesimo  verra'  fissata  la  decorrenza   della   prevista
elevazione di aliquota. 
  La maggiorazione di cui al comma precedente non e'  cumulabile  con
il trattamento previsto dagli  articoli  2  e  seguenti  del  decreto
legislativo Luogotenenziale 11 gennaio 1946,  n.  18,  a  favore  del
personale  in  servizio  nei  centri   distrutti,   semidistrutti   o
danneggiati.