UMBERTO II
RE D'ITALIA
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 21 novembre 1945, n.
722, recante provvedimenti economici a favore dei dipendenti statali;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 11 gennaio 1946, n.
18, concernente la concessione di una indennita' giornaliera al
personale statale in servizio nei centri distrutti, semidistrutti o
danneggiati;
Riconosciuta la necessita' di apportare modificazioni nei decreti
predetti;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n.
58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo
Ministro Segretario di Stato e del Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Art. 1.
A decorrere dal 1° gennaio 1946, l'art. 5 del decreto legislativo
Luogotenenziale 21 novembre 1945; n. 722, e' sostituito come segue:
"L'importo dell'indennita' di carovita e delle eventuali quote
complementari spettante in applicazione degli articoli precedenti e'
ridotto:
dell'1 per cento per il personale con sede normale di servizio
nei Comuni aventi una popolazione di almeno 300.000 abitanti e non
piu' di 499.999;
del 2 per cento per il personale con sede normale di servizio nei
Comuni aventi una popolazione di almeno 250.000 abitanti e non piu'
di 299.999;
del 3 per cento per il personale con sede normale di servizio nei
Comuni aventi una popolazione di almeno 200.000 abitanti e non piu'
di 249.999;
del 4 per cento per il personale con sede normale di servizio nei
Comuni aventi una popolazione di almeno 150.000 abitanti e non piu'
di 199.999;
del 5 per cento per il personale con sede normale di servizio nei
Comuni aventi una popolazione di almeno 100.000 abitanti e non piu'
di 149.999;
del 6 per cento per il personale con sede normale di servizio nei
Comuni aventi una popolazione di almeno 50.000 abitanti e non piu' di
99.999;
del 7 per cento per il personale con sede normale di servizio nei
Comuni aventi una popolazione di almeno 30.000 abitanti e non piu' di
49.999;
dell'8 per cento per il personale con sede normale di servizio
nei Comuni aventi una popolazione di almeno 10.000 abitanti e non
piu' 29.999;
del 9 per cento per il personale con sede normale di servizio nei
Comuni aventi una popolazione di almeno 5.000 abitanti e non piu' di
9.999;
del 10 per cento per il personale con sede normale di servizio
nei Comuni aventi meno di 5.000 abitanti;
ed e' aumentato:
del 5 per cento per il personale con sede normale di servizio nei
Comuni aventi una popolazione di almeno 600.000 abitanti e non piu'
di 699.999;
del 10 per cento per il personale con sede normale di servizio
nei Comuni aventi una popolazione di almeno 700.000 abitanti e non
piu' di 799.999;
del 20 per cento per il personale con sede normale di servizio
nei Comuni aventi una popolazione di almeno 800.000 abitanti.
Per ogni anno solare si ha riguardo ai dati della popolazione
residente, accertata dall'Istituto centrale di statistica del Regno
al 31 dicembre dell'anno precedente.
Con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Ministro per
l'interno, puo' disporsi che ai dipendenti statali aventi sede
normale di servizio in Comune, prossimo ad altro con almeno 300.000
abitanti, nel quale il costo dell'alimentazione sia particolarmente
elevato ed i cui mezzi di comunicazione col Comune maggiore siano
talmente intensi e frequenti che nonostante la separazione
amministrativa essi possano considerarsi un unico centro economico,
l'indennita' di carovita e relative quote complementari venga
corrisposta nell'aliquota prevista per il Comune maggiore. Col
decreto medesimo verra' fissata la decorrenza della prevista
elevazione di aliquota.
La maggiorazione di cui al comma precedente non e' cumulabile con
il trattamento previsto dagli articoli 2 e seguenti del decreto
legislativo Luogotenenziale 11 gennaio 1946, n. 18, a favore del
personale in servizio nei centri distrutti, semidistrutti o
danneggiati.