UMBERTO DI SAVOIA
                        PRINCIPE DI PIEMONTE
                   LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

  In virtu' dell'autoritita' a Noi delegata;
  Visto  il R. decreto-legge 14 gennaio 1943, n. 22, che ha concesso,
per  la durata della guerra, una indennita' straordinaria giornaliera
per i servizi di pubblica sicurezza, e successive modificazioni;
  Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
  Visto  il  decreto  legislativo  Luogotenenziale  1° febbraio 1945,
n. 58;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta del Ministro per la guerra, d'intesa con i Ministri
per l'interno e per il tesoro;
  Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

                           Articolo unico.

  Le  norme del R. decreto-legge 14 gennaio 1943, n. 22, e successive
modificazioni,  continuano ad avere vigore fino a sei mesi dalla data
della cessazione dello stato di guerra.

  Ordiniamo  che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sia  incerto  nella  Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del
Regno  d'Italia,  mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare come legge dello Stato.

  Dato a Roma, addi' 12 aprile 1946

                          UMBERTO DI SAVOIA

                                         DE GASPERI - BROSIO - ROMITA
                                                            - CORBINO

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 giugno 1946
  Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 257. - FRASCA