UMBERTO II
                             RE D'ITALIA

  Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
  Visto il R. decreto legislativo 10 maggio 1946, n. 262;
  Considerata,   l'opportunita'  di  alienare  gli  autocarri  ed  il
materiale  automobilistico  ceduti  a  suo  tempo al Governo Italiano
dalle Autorita' Alleate e presi in consegna dai Ministri del tesoro e
dei trasporti;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  il  tesoro, di concerto con il
Ministro per i trasporti;
  Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto Segue:

                               Art. 1.

  I   Centri   di   automezzi   nonche'   i   depositi  di  materiale
automobilistico  che  le  Autorita'  Alleate  hanno ceduto al Governo
Italiano   per  l'esercizio  dei  trasporti  di  cose  di  essenziale
necessita'  per il Paese, sono posti in vendita, in deroga alle norme
sulla  contabilita'  generale dello Stato, mediante aggiudicazione al
migliore  offerente senza le formalita' dei pubblici incanti od anche
a mezzo di trattativa privata.
  La  vendita per trattativa privata deve essere peraltro autorizzata
con decreto del Ministero dei trasporti e del Ministero del tesoro.
  Nel decreto devono essere precisati i motivi per i quali si ricorre
a tale formula di vendita.
  Le vendite intervenute per ragioni di urgenza prima dell'entrata in
vigore   del  presente  decreto,  devono  intendersi  regolate  dalle
disposizioni  in esso contenute ed eseguite in base alle disposizioni
stesse.