UMBERTO II
RE D'ITALIA
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il R. decreto legislativo 10 maggio 1946, n. 262;
Considerata, l'opportunita' di alienare gli autocarri ed il
materiale automobilistico ceduti a suo tempo al Governo Italiano
dalle Autorita' Alleate e presi in consegna dai Ministri del tesoro e
dei trasporti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro, di concerto con il
Ministro per i trasporti;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto Segue:
Art. 1.
I Centri di automezzi nonche' i depositi di materiale
automobilistico che le Autorita' Alleate hanno ceduto al Governo
Italiano per l'esercizio dei trasporti di cose di essenziale
necessita' per il Paese, sono posti in vendita, in deroga alle norme
sulla contabilita' generale dello Stato, mediante aggiudicazione al
migliore offerente senza le formalita' dei pubblici incanti od anche
a mezzo di trattativa privata.
La vendita per trattativa privata deve essere peraltro autorizzata
con decreto del Ministero dei trasporti e del Ministero del tesoro.
Nel decreto devono essere precisati i motivi per i quali si ricorre
a tale formula di vendita.
Le vendite intervenute per ragioni di urgenza prima dell'entrata in
vigore del presente decreto, devono intendersi regolate dalle
disposizioni in esso contenute ed eseguite in base alle disposizioni
stesse.