IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Promulga la seguente legge approvata dall'Assemblea Costituente:
                               Art. 1.

  Per  l'elezione  della  Camera dei deputati si osservano, in quanto
applicabili,  le  disposizioni del decreto legislativo 10 marzo 1946,
n. 74, con le modificazioni di cui agli articoli seguenti.