IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n.
151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo,
del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto
col Ministro per il tesoro;
PROMULGA
il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei
Ministri in data 8 aprile 1948:
Art. 1.
I capi officina, i tecnici agrari, le maestre di laboratorio e gli
assistenti degli istituti e delle scuole di istruzione tecnica
assumono la qualifica di insegnanti tecnici-pratici.
A tutto il personale di cui al precedente comma si applica, lo
stato giuridico ed il trattamento economico e di carriera degli
insegnanti entro i limiti prescritti dalle norme contenute nel
presente decreto. Esso fa parte del Corpo insegnante delle scuole e
degli istituti d'istruzione tecnica.