La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  I  criteri  per  la determinazione degli onorari e delle indennita'
dovute   agli   avvocati   e  ai  procuratori  in  materia  penale  e
stragiudiziale  sono  stabiliti  ogni  biennio  con deliberazione del
Consiglio  nazionale  forense, approvata dal Ministro per la grazia e
giustizia.