La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' affidato all'Opera per la valorizzazione della Sila, istituita
con la legge 31 dicembre 1947, n. 1629 il compito di provvedere alla
ridistribuzione della proprieta' terriera e alla sua conseguente
trasformazione, con lo scopo di ricavarne i terreni da concedersi in
proprieta' a contadini, entro il territorio delimitato da una linea
che, partendo, a sud, dal promontorio di Staletti, segue il perimetro
del comprensorio Alli-Copanello, risale le statali 109-bis e 109, si
allaccia al perimetro occidentale dell'Altopiano silano fino al fiume
Mucone, ne segue il corso fino alla confluenza del Crati, prosegue
lungo la ferrovia statale Cosenza, Sibari fino a congiungersi col
perimetro nord dei consorzi di bonifica di Cassano e di Cerchiara,
arriva alla foce del torrente Saraceno donde, costeggiando il
litorale ionico ritorna al promontorio di Staletti.
Le parti del territorio sopra delimitato, siano o non siano gia'
classificate come comprensori di bonifica, sono classificate, ai
sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, comprensori di
bonifica di 1ยช categoria.