La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Il Governo della Repubblica e' autorizzato ad applicare, con le deroghe stabilite negli articoli seguenti, le norme della legge 12 maggio 1950, n. 230, e successive modificazioni, a territori suscettibili di trasformazione fondiaria o agraria. La determinazione dei territori stessi sara' fatta dal Governo entro il 30 giugno 1951, sentite le Amministrazioni regionali, ove siano state costituite, con decreti aventi valore di legge ordinaria, per delegazione concessa con la presente legge.