IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il
pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei
dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180;
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro;
Decreta:
E' approvato nell'unito testo sottoscritto dal Ministro per il
tesoro il regolamento per l'esecuzione del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 28 luglio 1950
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 14 novembre 1950
Atti del Governo, registro n. 36, foglio n. 42. - CARLOMAGNO
Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi concernenti
il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari
e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio
1950, n. 180.
Art. 1.
(Casi di inapplicabilita)
Le disposizioni concernenti il sequestro, il pignoramento e la
cessione degli stipendi, dei salari e delle pensioni e di altri
emolumenti, contenute nel testo unico di leggi approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, non si
applicano alle somme che dallo Stato e dagli altri enti od imprese
pubbliche siano dovute in compenso di prestazioni eseguite in base a
rapporti che non implicano un vincolo di dipendenza.