La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Il Commissario generale per le onoranze ai Caduti, istituito con decreto-legge 31 maggio 1935, n. 752, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 132, in sostituzione del Commissario del Governo previsto dalla legge 12 giugno 1931, n. 877, esercita le sue funzioni alla diretta dipendenza del Ministro per la difesa. I poteri gia' spettanti al Presidente del Consiglio dei Ministri per le leggi 12 giugno 1931, n. 877 e 9 gennaio 1936, n. 132, sono attribuiti al Ministro per la difesa.