La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  La previdenza e l'assistenza  attuate  dall'Istituto  nazionale  di
previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola"  riconosciuto
con regio decreto 25 marzo 1926, n. 898, nelle forme e  nelle  misure
disposte dal suo statuto e dal regolamento a favore  dei  giornalisti
iscritti all'Istituto stesso, sostituiscono a tutti gli effetti,  nei
confronti dei giornalisti ad esso iscritti, le  corrispondenti  forme
di previdenza e di assistenza obbligatorie.