La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Il Governo della Repubblica, e' autorizzato ad aderire alla Convenzione per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio approvata dall'Assemblea, generale delle Nazioni Unite e portante la data del 9 dicembre 1948.