IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 1331 del Codice della navigazione, approvato con regio
decreto 30 marzo 1942, n. 327;
Ritenuto necessario, ai fini del completamento e dell'esecuzione
del Codice anzidetto, e in attesa della regolamentazione generale
definitiva di tutta la materia, di procedere alla regolamentazione
della parte riguardante la navigazione marittima;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta dei Ministri per la grazia e giustizia e per la
marina mercantile, di concerto con i Ministri per la difesa e per i
trasporti;
Decreta:
Articolo unico.
E' approvato il Regolamento per l'esecuzione del Codice della
navigazione (navigazione marittima), nel testo allegato al presente
decreto e vistato dal Ministro per la grazia e giustizia e dal
Ministro per la marina mercantile.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 15 febbraio 1952
Einaudi
De Gasperi - Zoli - Cappa -
Pacciardi - Malvestiti
Visto il Guardasigilli: Zoli
Registrato alla Corte dei conti, addi' 3 aprile 1952
Atti del Governo, registro n. 51, foglio n. 18. - Frasca