La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il comma secondo dell'art. 6 della legge 10 aprile 1951, n. 287, e'
sostituito dal seguente:
  "La  determinazione  delle sedi delle Corti di assise e delle Corti
di  assise  di  appello,  delle  loro circoscrizioni e del numero dei
giudici  popolari,  potra'  essere  riesaminata  non  oltre  due anni
dall'entrata  in  vigore  del decreto legislativo emanato a norma del
comma precedente".