La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Al  risanamento  dei  rioni  dei "Sassi" nell'abitato del comune di
Matera,  compreso  nella tabella E allegata alla legge 31 marzo 1904,
n. 140, si provvede:
    a) col trasferimento in nuova sede di quelle parti di detti rioni
i cui ambienti siano dichiarati inabitabili;
    b)  con  la  riparazione  degli  ambienti  suscettibili di idonea
sistemazione   ad   unita'   edilizia   e   con   l'esecuzione  delle
indispensabili opere pubbliche di carattere igienico;
    c)  con  la  costruzione  di  borgate  rurali,  nel  quadro delle
finalita'  previste dal regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, sulla
bonifica integrale.
  Nel  termine  di due mesi dalla pubblicazione della presente legge,
il  provveditore  alle  Opere  pubbliche per la Lucania, in relazione
alle  somme  stanziate con la legge medesima, compilera' d'intesa con
il  Prefetto  di Matera, con l'ispettore agrario compartimentale, col
sindaco di quel Comune, con il presidente del Consiglio provinciale e
col  presidente  della  Sezione  riforma  dell'Ente di irrigazione di
Puglia  e  Lucania,  il  programma  delle  opere  e  degli interventi
necessari per attuare i provvedimenti di cui al precedente comma.
  Tale  programma  dovra' anche contenere, ai fini del suo coordinato
sviluppo,   l'indicazione  degli  ambienti  inabitabili  e  dei  loro
occupanti,  quella degli ambienti suscettibili di idonea sistemazione
e  l'ordine  da  seguire  per lo sgombero degli ambienti inabitabili,
tenuto  conto  del  grado  di  urgenza  e  dell'esigenza  tecnica  di
procedere con criteri organici.