La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  La  lettera  b)  dell'art.  2 della legge 27 marzo 1952, n. 199, e'
sostituita dalla seguente:
  "b):  nell'industria,  per  scoperte  o  invenzioni  industriali di
grande   importanza   pratica;   per  introduzione  di  considerevoli
perfezionamenti  tecnici;  per organizzazione di importanti complessi
aziendali;  per  l'utilizzazione  piu' efficace di forze motrici o di
materie  prime;  o,  infine, per avere contribuito, in modo notevole,
alla elevazione economica e sociale delle classi lavoratrici".