La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. La lettera b) dell'art. 2 della legge 27 marzo 1952, n. 199, e' sostituita dalla seguente: "b): nell'industria, per scoperte o invenzioni industriali di grande importanza pratica; per introduzione di considerevoli perfezionamenti tecnici; per organizzazione di importanti complessi aziendali; per l'utilizzazione piu' efficace di forze motrici o di materie prime; o, infine, per avere contribuito, in modo notevole, alla elevazione economica e sociale delle classi lavoratrici".