La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  Il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato  a  concedere  agli
ordinari  diocesani  che  provvedono  sia  al  completamento  o  alla
costruzione delle chiese parrocchiali, per parrocchie gia'  esistenti
o da costituirsi sia alla costruzione degli edifici adibiti ad uso di
ministero pastorale, di ufficio  o  di  abitazione  del  parroco,  un
contributo pari alla spesa ammessa per  l'acquisto  delle  aree,  nel
caso che non siano fornite gratuitamente da altri enti,  e  a  quella
relativa alla costruzione del rustico degli edifici. 
  Il numero e l'ampiezza degli ambienti degli edifici adibiti ad  uso
di ministero pastorale, d'ufficio e di abitazione sono  stabiliti  in
rapporto al numero dei parrocchiani. 
  Per costruzione al rustico s'intende la costruzione dei muri, della
copertura,   comprese   le   opere   di    impermeabilizzazione    ed
allontanamento delle acque piovane, dei solai, degli infissi, esclusi
gli impianti, le rifiniture, i pavimenti, le opere d'arte ed  esclusi
anche gli altari, la vasca battesimale, le balaustre, i banchi  e  in
genere tutto l'arredamento. 
  Le disposizioni della presente legge non si applica no alle  chiese
distrutte o danneggiate da offese belliche, anche per quanto concerne
il loro ampliamento.