La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA la seguente legge: Art. 1. Il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato a concedere agli ordinari diocesani che provvedono sia al completamento o alla costruzione delle chiese parrocchiali, per parrocchie gia' esistenti o da costituirsi sia alla costruzione degli edifici adibiti ad uso di ministero pastorale, di ufficio o di abitazione del parroco, un contributo pari alla spesa ammessa per l'acquisto delle aree, nel caso che non siano fornite gratuitamente da altri enti, e a quella relativa alla costruzione del rustico degli edifici. Il numero e l'ampiezza degli ambienti degli edifici adibiti ad uso di ministero pastorale, d'ufficio e di abitazione sono stabiliti in rapporto al numero dei parrocchiani. Per costruzione al rustico s'intende la costruzione dei muri, della copertura, comprese le opere di impermeabilizzazione ed allontanamento delle acque piovane, dei solai, degli infissi, esclusi gli impianti, le rifiniture, i pavimenti, le opere d'arte ed esclusi anche gli altari, la vasca battesimale, le balaustre, i banchi e in genere tutto l'arredamento. Le disposizioni della presente legge non si applica no alle chiese distrutte o danneggiate da offese belliche, anche per quanto concerne il loro ampliamento.