La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico. Le disposizioni di cui alla legge 18 gennaio 1951, n. 36, sono prorogate dal 1 luglio 1952 al 30 giugno 1954. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 11 dicembre 1952 EINAUDI DE GASPERI - PELLA Visto, il Guardasigilli: ZOLI