La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica panno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. (Contenuto dello Statuto regionale) Lo Statuto regionale deve contenere norme: 1° sulla organizzazione degli uffici regionali e sul funzionamento del Consiglio e della Giunta regionale; 2° sui rapporti fra Consiglio, Giunta e Presidente regionale; 3° sulla delega di funzioni amministrative della Regione a Province, a Comuni e ad altri Enti locali per oggetto definito e per tempo determinato; 4° sulla eventuale istituzione di circondari; 5° sullo stato giuridico ed economico degli impiegati della Regione; 6° sui termini e sulle modalita' della pubblicazione degli atti degli organi regionali.