La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico. A tutti gli addetti ai servizi domestici compete una tredicesima mensilita' di retribuzione di importo uguale ad una mensilita' della sola retribuzione in danaro; da corrispondersi entro il mese di dicembre di ogni anno e con inizio dal 1953. Per coloro le cui prestazioni non raggiungessero un anno intero di servizio, saranno corrisposti tanti dodicesimi della tredicesima mensilita' quanti sono i mesi del rapporto di lavoro. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 27 dicembre 1953 EINAUDI PELLA - RUBINACCI Visto, il Guardasigilli: AZARA