La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  In  ogni  Provincia  sono  costituiti  i  Collegi  delle infermiere
professionali,   delle   assistenti  sanitarie  visitatrici  e  delle
vigilatrici  d'infanzia,  diplomate  in  base alle disposizioni degli
articoli  135  e  136  del  testo  unico  delle leggi sanitarie, o in
applicazione  degli  articoli  42  e  43  del  regio decreto-legge 21
novembre 1929, n. 2230, o a norma della legge 3 giugno 1937, n. 1084,
o  a  norma degli articoli 7, 8, 9, 10, 11 della legge 9 luglio 1940,
n. 1098.
  Se  il  numero  delle  aventi  diritto  ad  iscriversi nei Collegi,
residenti nella Provincia sia esiguo, l'Alto Commissario per l'igiene
e la sanita' pubblica, sentito il Collegio interessato, puo' disporre
che  un  Collegio  abbia  per  circoscrizione  due  o  piu'  Province
finitime, designandone la sede.