IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 12 febbraio 1955, n. 51, che delega al Governo la
emanazione di norme generali e speciali in materia di prevenzione
infortuni e di igiene del lavoro;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
Art. 1.
Le norme del presente decreto si applicano a tutte le attivita'
alle quali siano addetti lavoratori subordinati o ad essi equiparati
ai sensi dell'art. 3, comprese quelle esercitate dallo Stato, dalle
Regioni, dalle Province, dai Comuni, da altri Enti pubblici e dagli
Istituti di istruzione e di beneficenza.