La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Hanno diritto all'assistenza di malattia secondo le norme stabilite dalla presente legge, e sempreche' l'assistenza stessa non spetti per altro titolo o in virtu' di assicurazione obbligatoria propria o di altri membri della famiglia; 1) i titolari di pensioni derivanti dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti e dalle altre forme di previdenza obbligatoria riconosciute sostitutive dell'assicurazione generale predetta o che sono dichiarate tali con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con gli altri Ministri interessati, nonche' i titolari di pensioni o rendite comunque ed a qualsiasi titolo corrisposte da imprese, fondi, casse, gestioni, anche se sia stato concesso l'esonero dalla assicurazione generale obbligatoria e dalle forme sostitutive in base alle norme vigenti ed anche se l'esonero medesimo non risulti ancora deciso. Nulla e' innovato alle disposizioni contenute nell'articolo, nn. 7 e 8 della legge 30 ottobre 1953, n. 841; 2) i titolari di pensioni dirette o indirette a carico delle Casse di previdenza amministrate dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro, ovvero, a carico di Monti pensioni o Istituti o Fondi speciali per pensioni amministrati da Comuni, Province e istituzioni di pubblica assistenza e beneficenza, nonche' i titolari di assegni vitalizi a carico dell'Istituto nazionale di assistenza per i dipendenti degli enti locali; 3) i titolari di rendite da infortunio sul lavoro o da malattia professionale, nei casi di inabilita' permanente di grado non inferiore all'80 per cento, ovvero di rendite ai superstiti. Oltre ai titolari di cui ai precedenti commi l'assistenza di malattia spetta altresi' ai seguenti familiari dei titolari stessi, purche' conviventi ed a carico: a) alla moglie, purche' non separata legalmente per sua colpa, ovvero al marito, permanentemente inabile al lavoro; b) ai figli celibi e nubili legittimi, legittimati o naturali legalmente riconosciuti, ai figli adottivi, agli affiliati, agli esposti regolarmente affidati e ai figli nati da precedente matrimonio del coniuge, di eta' minore degli anni 18 o anche di eta' superiore se inabili al lavoro; c) ai fratelli e alle sorelle entro i limiti e alle condizioni previste per i figli; d) ai genitori, purche' abbiano superato i 60 anni di eta' per il padre ed i 55 per la madre, e senza limiti di eta' se permanentemente inabili ai lavoro.