IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 12 febbraio 1955, n. 51, che delega al Governo
l'emanazione di norme generali e speciali in materia di prevenzione
infortuni e di igiene del lavoro;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
Attivita' soggette.
Art. 1.
Le norme del presente decreto si applicano a tutte le attivita'
alle quali sono addetti lavoratori subordinati o ad essi equiparati
ai sensi del successivo art. 3, comprese quelle esercitate dallo
Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, da altri Enti
pubblici e dagli istituti di istruzione e di beneficenza, salve le
limitazioni espressamente indicate.
Nei riguardi delle Ferrovie dello Stato e di quelle esercite da
privati in regime di concessione le disposizioni del presente decreto
saranno applicate adattandole alle particolari esigenze
dell'esercizio ferroviario.
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Nota redazionale
Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni
apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 11/6/1956, n.
142 durante il periodo di "vacatio legis".
E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.