STATUTO DEGLI IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO
Art. 1.
(Distinzione delle carriere)
Le carriere degli impiegati civili dello Stato, amministrativi e
tecnici, sono distinte come segue:
carriere direttive;
carriere di concetto;
carriere esecutive;
carriere del personale ausiliario.
Le singole carriere e le relative qualifiche sono stabilite per
ciascuna amministrazione nei quadri annessi al presente decreto.