La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  L'obbligo   dell'assicurazione   per   invalidita',   vecchiaia   e
superstiti, secondo il regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e
successive modificazioni, e' esteso, in quanto non  sia  diversamente
disposto dagli articoli seguenti, ai coltivatori diretti, ai mezzadri
ed ai coloni che abitualmente si dedicano alla  manuale  coltivazione
dei fondi o all'allevamento ed al governo del bestiame, nonche'  agli
appartenenti ai rispettivi nuclei familiari  i  quali  esercitino  le
medesime attivita' sui medesimi fondi. 
  Sono esclusi dall'assicurazione i coltivatori diretti, i mezzadri e
i coloni parziari che coltivano fondi per i quali, in base alle norme
del regio decreto-legge 28  novembre  1938,  n.  2138,  e  successive
modificazioni, sia accertato un fabbisogno annuo complessivo di  mano
d'opera inferiore a 30 giornate uomo.