La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  Presidente  della  Repubblica  e'  autorizzato  a  ratificare i
seguenti Accordi internazionali firmati in Roma il 25 marzo 1957:
    a)  Trattato  che  istituisce  la  Comunita' europea dell'energia
atomica ed atti allegati;
    b) Trattato che istituisce la Comunita' economica europea ed atti
allegati;
    c)   Convenzione  relativa  ad  alcune  istituzioni  comuni  alle
Comunita' europee.