La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'  istituito  l'Istituto  per il credito sportivo, ente di diritto
pubblico con personalita' giuridica e gestione autonoma.
  L'Istituto ha sede legale in Roma.