La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. L'assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti e' estesa ai titolari di imprese artigiane soggetti all'assicurazione contro le malattie di cui alla legge 29 dicembre 1956, n. 1533, anche se abbiano esercitato il diritto di opzione contemplato dall'articolo 1, ultimo comma, della legge medesima. L'assicurazione di cui al precedente comma, in quanto non sia diversamente disposto dagli articoli seguenti, e' regolata dalle norme del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni e integrazioni.