La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'assicurazione  per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti e'
estesa  ai  titolari  di imprese artigiane soggetti all'assicurazione
contro le malattie di cui alla legge 29 dicembre 1956, n. 1533, anche
se abbiano esercitato il diritto di opzione contemplato dall'articolo
1, ultimo comma, della legge medesima.
  L'assicurazione  di  cui  al  precedente  comma,  in quanto non sia
diversamente  disposto  dagli  articoli  seguenti,  e' regolata dalle
norme  del  regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive
modificazioni e integrazioni.