IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Vista la legge 21 ottobre 1957, n. 1027;
  Udito il parere del Consiglio di Stato;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  la  sanita'  di concerto con i
Ministri per l'interno e per la grazia e giustizia;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  L'art.  14  del  regolamento  approvato  con decreto del Presidente
della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, e' sostituito dal seguente:
  "Ogni  triennio,  entro  il  mese  di  novembre dell'anno in cui il
Consiglio  scade,  a  cura  del  presidente dell'Ordine o Collegio e'
convocata  l'assemblea  degli  iscritti  per  la  elezione  del nuovo
Consiglio.
  L'avviso  di  convocazione  da  inviarsi  con  lettera raccomandata
almeno  venti  giorni  prima  di  quello  fissato  per l'inizio delle
votazioni  a  ciascun  iscritto nell'albo, deve indicare i membri del
Consiglio  uscente,  i  giorni  delle  votazioni  nonche' per ciascun
giorno l'ora di inizio e di cessazione delle relative operazioni".