IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 21 ottobre 1957, n. 1027;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la sanita' di concerto con i
Ministri per l'interno e per la grazia e giustizia;
Decreta:
Art. 1.
L'art. 14 del regolamento approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, e' sostituito dal seguente:
"Ogni triennio, entro il mese di novembre dell'anno in cui il
Consiglio scade, a cura del presidente dell'Ordine o Collegio e'
convocata l'assemblea degli iscritti per la elezione del nuovo
Consiglio.
L'avviso di convocazione da inviarsi con lettera raccomandata
almeno venti giorni prima di quello fissato per l'inizio delle
votazioni a ciascun iscritto nell'albo, deve indicare i membri del
Consiglio uscente, i giorni delle votazioni nonche' per ciascun
giorno l'ora di inizio e di cessazione delle relative operazioni".