La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Sono attribuiti al Ministero dell'interno: a) i servizi di prevenzione ed estinzione degli incendi e, in genere, i servizi tecnici per la tutela della incolumita' delle persone e la preservazione dei beni, anche dai pericoli, derivanti dall'impiego dell'energia nucleare; b) il servizio antincendi nei porti, di cui alla legge 13 maggio 1940, n. 690; c) i servizi relativi all'addestramento ed all'impiego delle unita' preposte alla protezione della popolazione civile, sia in caso di calamita', sia in caso di eventi bellici. Il Ministero dell'interno concorre, inoltre, a mezzo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alla preparazione di unita' antincendi per le Forze armate.