La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Sono attribuiti al Ministero dell'interno:
    a)  i  servizi  di  prevenzione ed estinzione degli incendi e, in
genere,  i  servizi  tecnici  per  la  tutela della incolumita' delle
persone  e  la  preservazione dei beni, anche dai pericoli, derivanti
dall'impiego dell'energia nucleare;
    b)  il servizio antincendi nei porti, di cui alla legge 13 maggio
1940, n. 690;
    c)  i  servizi  relativi  all'addestramento  ed all'impiego delle
unita' preposte alla protezione della popolazione civile, sia in caso
di calamita', sia in caso di eventi bellici.
  Il  Ministero  dell'interno  concorre,  inoltre,  a mezzo del Corpo
nazionale   dei   vigili  del  fuoco,  alla  preparazione  di  unita'
antincendi per le Forze armate.