La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
La costruzione e l'esercizio delle autostrade che non siano gia'
state concesse a norma della legge 21 maggio 1955, n. 463, sono
disciplinati dalla presente legge, ferme restando le facolta'
dell'A.N.A.S. di cui alla legge 7 febbraio 1961, n. 59.
Non meno del 40 per cento del complesso degli stanziamenti relativi
alla costruzione rispettivamente delle autostrade, delle strade di
grande comunicazione e raccordi, di cui alla presente legge, deve
essere destinato al Mezzogiorno d'Italia.