La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  I  Comuni  con popolazione superiore ai 50.000 abitanti o che siano
capoluoghi  di Provincia sono tenuti a formare un piano delle zone da
destinare  alla  costruzione  di  alloggi  a  carattere  economico  o
popolare,  nonche'  alle  opere  e  servizi  complementari,  urbani e
sociali, ivi comprese le aree a verde pubblico.
  Tutti  gli  altri  Comuni  possono procedere, con deliberazione del
Consiglio comunale, alla formazione del piano.
  Il  Ministro per i lavori pubblici, sentito il parere del Consiglio
superiore  dei  lavori  pubblici,  puo', con suo decreto, disporre la
formazione  del  piano  nei  Comuni  che  non  si siano avvalsi della
facolta'  di  cui  al comma precedente, nonostante invito motivato da
parte  del  Ministro stesso, quando se ne ravvisi la necessita' e, in
particolare, quando ricorra una delle seguenti condizioni:
    a) che siano limitrofi ai Comuni di cui al primo comma;
    b) che abbiano una popolazione di almeno 20.000 abitanti;
    c) che siano riconosciuti stazioni di cura, soggiorno o turismo;
    d)  che  abbiano  un  indice  di  affollamento,  secondo  i  dati
ufficiali dell'Istituto centrale di statistica, superiore a 1,5;
    e) nei quali sia in atto un incremento demografico straordinario;
    f)  nei  quali  vi  sia  una  percentuale  di  abitazioni malsane
superiore all'8 per cento.
  Piu'  Comuni  limitrofi  che  si trovano nelle condizioni di cui al
presente  articolo possono costituirsi in consorzio per la formazione
di un unico piano consorziale ai sensi della presente legge.