IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art 87 della Costituzione;
Visto l'art. 2 del decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1430,
del Capo provvisorio dello Stato, concernente l'esecuzione del
Trattato di pace fra l'Italia e le Potenze alleate ed associate,
firmato a Parigi il 10 febbraio 1947;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con
i Ministri per le finanze, per il tesoro e per industria ed il
commercio;
Decreta:
Art. 1.
Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo tra la Repubblica
italiana e la Repubblica Federale di Germania per il regolamento di
alcune questioni di carattere patrimoniale, economico e finanziario,
con scambi di Note, concluso a Bonn il 2 giugno 1961, a decorrere
dalla sua entrata in vigore in conformita' all'art. 28 dell'Accordo
stesso.