La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Il primo capoverso dell'articolo 22 del Codice penale e' sostituito dal seguente: "Il condannato all'ergastolo puo' essere ammesso al lavoro all'aperto". Il secondo e il terzo capoverso dello stesso articolo sono abrogati.