La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il primo capoverso dell'articolo 22 del Codice penale e' sostituito
dal seguente:
  "Il   condannato   all'ergastolo  puo'  essere  ammesso  al  lavoro
all'aperto".
  Il  secondo  e  il  terzo  capoverso  dello  stesso  articolo  sono
abrogati.