La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il   Presidente   della  Repubblica  e'  autorizzato  a  ratificare
l'Accordo  europeo  relativo  al  trasporto  internazionale  di merci
pericolose  su strada, con annessi Protocollo ed Allegati, adottato a
Ginevra il 30 settembre 1957.