La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  Il Centro alpinistico italiano riassume la denominazione  di  "Club
alpino italiano". 
  Esso e' dotato di personalita'  giuridica  ed  e'  sottoposto  alla
vigilanza del Ministero del turismo e dello spettacolo.