IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 17 dicembre 1962, n. 1863, concernente delega al Governo per l'emanazione delle norme relative all'ordinamento ed al personale degli archivi di Stato; Visti gli articoli 76 e 87, comma quinto, della Costituzione; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: Art. 1. E' compito dell'Amministrazione degli archivi di Stato: a) conservare: 1) gli archivi degli Stati italiani pre-unitari; 2) i documenti degli organi legislativi, giudiziari ed amministrativi dello Stato non piu' occorrenti alle necessita' ordinarie del servizio; 3) tutti gli altri archivi e singoli documenti che lo Stato abbia in proprieta' o in deposito per disposizione di legge o per altro titolo; b) esercitare la vigilanza: 1) sugli archivi degli enti pubblici; 2) sugli archivi di notevole interesse storico di cui siano proprietari, i possessori o detentori, a qualsiasi titolo, i privati. L'Amministrazione degli archivi di Stato ha altresi' facolta' di consultare, ai fini della ricerca scientifica e dei servizi di documentazione, gli archivi e i documenti indicati nella lettera b) del precedente comma.