IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 
  Vista la legge 17 dicembre 1962, n.  1863,  concernente  delega  al
Governo per l'emanazione delle norme relative all'ordinamento  ed  al
personale degli archivi di Stato; 
  Visti gli articoli 76 e 87, comma quinto, della Costituzione; 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
  Sulla proposta del Ministro  per  l'interno,  di  concerto  con  il
Ministro per il tesoro; 
 
                              Decreta: 
                               Art. 1. 
 
  E' compito dell'Amministrazione degli archivi di Stato: 
    a) conservare: 1) gli archivi degli Stati  italiani  pre-unitari;
2) i documenti degli organi legislativi, giudiziari ed amministrativi
dello  Stato  non  piu'  occorrenti  alle  necessita'  ordinarie  del
servizio; 3) tutti gli altri archivi e singoli documenti che lo Stato
abbia in proprieta' o in deposito per disposizione  di  legge  o  per
altro titolo; 
    b) esercitare la vigilanza: 1) sugli archivi degli enti pubblici;
2)  sugli  archivi  di  notevole  interesse  storico  di  cui   siano
proprietari, i possessori o detentori, a qualsiasi titolo, i privati. 
  L'Amministrazione degli archivi di Stato ha  altresi'  facolta'  di
consultare, ai fini  della  ricerca  scientifica  e  dei  servizi  di
documentazione, gli archivi e i documenti indicati nella  lettera  b)
del precedente comma.