IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'art. 1, commi secondo, lettera a), e sesto della legge 18
aprile 1962, n. 230, sulla disciplina del contratto di lavoro a tempo
determinato;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
Articolo unico.
E' approvato nel testo allegato al presente decreto e vistato dal
Ministro proponente, l'elenco delle attivita' aventi carattere
stagionale per le quali, ai sensi dell'art. 1, commi secondo, lettera
a), e sesto della legge 18 aprile 1962, n. 230, sulla disciplina del
contratto di lavoro a tempo determinato, e' consentito per il
personale assunto temporaneamente l'apposizione del termine nei
contratti di lavoro.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sara' inserto
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 7 ottobre 1963
SEGNI
LEONE - DELLE FAVE
Visto, il
Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla
Corte del conti, addi' 20 novembre 1963
Atti del
Governo, registro n. 176, foglio n. 54. - VILLA