IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76, 77, primo comma, e 87, quinto comma, della
Costituzione;
Visti gli articoli 1, 2 e 4 della legge 12 dicembre 1962, n. 1862;
Udito il parere del Consiglio superiore delle forze armate;
Udito il parere della Commissione parlamentare di cui all'art. 6
della legge predetta;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il
Ministro per il tesoro;
Decreta:
Art. 1.
Soggezione alla leva
Sono soggetti alla leva:
a) i cittadini maschi dello Stato, anche se abbiano acquistato la
cittadinanza dopo il concorso alla leva della propria classe di
nascita e prima del 31 dicembre dell'anno in cui compiono il
quarantacinquesimo anno di eta';
b) coloro che, sebbene abbiano perduto la cittadinanza italiana,
sono rimasti obbligati al servizio militare a tenore delle leggi
vigenti in materia di cittadinanza;
c) gli apolidi che abbiano stabilito la residenza nella
Repubblica anche dopo la chiamata alla leva della propria classe di
nascita e prima del 31 dicembre dell'anno in cui compiono il
quarantacinquesimo anno di eta'.
I giovani di cui alle precedenti lettere a), b) e c) sono soggetti
alla leva di terra, salvo che si trovino nelle condizioni di cui al
successivo art. 2, nel qual caso sono soggetti alla leva di mare.