IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Roma, approvato
con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1350 e modificato con regio
decreto 26 ottobre 1939, n. 1734 e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, numero 1071,
convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive
modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove
modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica
istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Roma, approvato e
modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato
come appresso:
Dopo l'art. 601, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi
alla istituzione della Scuola speciale per dirigenti dell'assistenza
infermieristica con il conseguente spostamento della numerazione
degli articoli successivi.
Scuola speciale per dirigenti dell'assistenza infermieristica
Art. 602. - E' istituita ai sensi dell'art. 20 del testo unico
delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31
agosto 1933, n. 1592, una Scuola speciale per dirigenti
dell'assistenza infermieristica che ha sede presso l'Istituto di
igiene della Universita'. Essa ha lo scopo di formare personale
dirigente ed insegnante per le Scuole professionali per infermiere,
per assistenti sanitarie, visitatrici, per ostetriche, per
vigilatrici dell'infanzia e personale dirigente di servizi
infermieristici ospedalieri e di sanita' pubblica.
Art. 603. - La durata del corso degli studi per il del, diploma
diploma di dirigenti dell'assistenza infermieristica e' di 2 anni.
Possono essere ammesse alla Scuola allieve di eta' non inferiore a
25 anni in possesso dei seguenti titoli:
1) del titolo di studio prescritto per l'ammissione alla
Universita' (preferibilmente del diploma di maturita' classica, del
diploma di maturita' scientifica e del diploma di abilitazione
magistrale);
2) del diploma di infermiera professionale conseguito con
votazione media non inferiore ai 147/210. Le infermiere professionali
devono aver prestato almeno 5 anni di servizio senza demerito presso
un ospedale o una scuola per infermiere o in un servizio di sanita'
pubblica. Tale periodo e' ridotto a 3 anni per le candidate in
possesso del diploma di assistente sanitaria visitatrice, di
ostetrica o di altra specializzazione legalmente riconosciuta e a 2
anni per le candidate in possesso del certificato di abilitazione
alle funzioni direttive;
3) per le candidate della sezione dei servizi medico-sociali, e'
prescritto il diploma di assistente sanitaria visitatrice conseguito
con votazione media non inferiore ai 147/210.
Art. 604. - La Scuola speciale si suddivide in tre sezioni:
1) Pedagogica per la formazione di personale infermieristico
insegnante e di direttrici di scuole per:
Infermiere professionali e assistenti sanitarie visitatrici.
Ostetriche.
Vigilatrici dell'infanzia.
Infermiere e infermieri generici.
2) Amministrativa per i servizi assistenziali, per la formazione
di personale infermieristico dirigente di servizi assistenziali
(ospedalieri, ambulatoriali, mutualistici, etc.).
3) Amministrativa per i servizi medico-sociali, per la formazione
di personale dirigente di servizi di sanita' pubblica.
Art. 605. - L'ammissione al 1° anno della Scuola avviene per
titoli. Le candidate, tuttavia, prima di essere ammesse
definitivamente dovranno essere sottoposte ad un colloquio
preliminare. Il numero dei posti disponibili annualmente e stabilito
nella misura massima di trenta complessivamente per le tre sezioni e
per ciascun anno di corso. La distribuzione dei posti fra le tre
sezioni verra' effettuata annualmente.
Art. 606. - Il direttore della Scuola e' di diritto il titolare
della cattedra di Igiene della Facolta' di Medicina e chirurgia. Gli
insegnanti della Scuola sono proposti dal Consiglio di Facolta' di
Medicina e chirurgia, udito il direttore e nominati dal rettore.
La Scuola speciale affida la preparazione specifica delle allieve
alla Scuola Convitto professionale per infermiere della C.R.I. di
Roma, via G. Baglivi n. 16, gia' convenzionata con l'Universita'.
Il direttore della Scuola speciale, d'accordo con la direttrice
della Scuola Convitto professionali della C.R.I. nomina una
infermiera, altamente qualificata, la quale viene preposta alla
preparazione specifica teorico-pratica delle allieve. Il corpo
insegnante e' costituito da docenti delle Facolta' di:
Medicina e chirurgia
Magistero
Lettere
Giurisprudenza
e da esperti nel campo dell'assistenza infermieristica,
dell'Amministrazione e della educazione sanitaria e da un
rappresentante del Ministero della sanita'.
Art. 607. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1° Anno:
a) Insegnamenti fondamentali comuni a tutte e tre le sezioni:
1) Psicologia
2) Pedagogia
3) Sociologia
4) Filosofia morale
5) Statistica
6) Elementi di microbiologia, e igiene
7) Storia dell'assistenza infermieristica
8) Deontologia professionale
9) Tecnica infermieristica
10) Elementi di pubblica Amministrazione
b) Insegnamenti complementari comuni a tutte e tre le sezioni:
1) Elementi di biologia
2) Elementi di anatomia e fisiologia
3) Elementi di chimica biologica
inoltre le allieve sono tenute ad effettuare i seguenti tirocini:
1) Sezione pedagogica:
Esercizi didattici preparatori
Insegnamento clinico
Guida educativa di allieve infermiere
2) Sezione amministrativa per servizi assistenziali:
Esercitazioni nei servizi ospedalieri
3) Sezione amministrativa per i servizi medicosociali:
Esercitazioni nei servizi di sanita' pubblica.
2° Anno:
a) Insegnamenti fondamentali comuni a tutte e tre le sezioni:
1) Elementi di diritto costituzionale
2) Elementi di diritto del lavoro
3) Principi di amministrazione pubblica applicati
all'assistenza infermieristica
4) Psicologia applicata alla professione
5) Pedagogia applicata alla professione
6) Sociologia
7) Elementi di patologia medica e chirurgica
8) Elementi di legislazione sanitaria
9) Igiene e tecnica ospedaliera
10) Organizzazione delle Associazioni professionali
infermieristiche nazionali e internazionali
11) Organizzazione di Scuole per infermiere in Italia e
all'estero.
b) Insegnamenti complementari:
1) elementi di farmacologia e terapia clinica
2) elementi di radiologia
inoltre le allieve sono tenute ad effettuare i seguenti tirocini
1) Sezione pedagogica:
Esercitazioni didattiche
Organizzazione e funzionamento delle Scuole
Visite documentative
2) Sezione amministrativa per i servizi assistenziali:
Esercitazioni nei servizi ospedalieri
Visite documentative
3) Sezione amministrativa per i servizi medicosociali:
Esercitazioni nei servizi di sanita' pubblica
Visite documentative.
Art. 608. - Per essere ammesse al 2° anno le allieve dovranno aver
seguito i corsi, superato gli esami in tutti gli insegnamenti
fondamentali ed in almeno uno scelto fra i complementari ed aver
compiuto con esito favorevole i tirocini prescritti.
Art. 609. - La Commissione per gli esami di idoneita' al 2° anno e
di ammissione agli esami di diploma sono nominate dal Consiglio della
Facolta' di medicina e chirurgia su proposta del direttore della
Scuola.
Le Commissioni sono composte dal presidente che, di regola, e' il
professore ufficiale della materia, e da altri due membri di materia
affine e da un rappresentante del Ministero della sanita'.
Ogni commissario ha a disposizione 10 punti.
Art. 610. - Per essere ammesse a sostenere l'esame di diploma le
allieve devono aver seguito i corsi del 2° anno, superato gli esami
in tutti gli insegnamenti fondamentali dell'anno stesso e almeno uno
scelto fra i complementari ed aver compiuto, con esito favorevole,
tutti i tirocini prescritti.
Art. 611. - L'esame per il conseguimento del "diploma di dirigente
dell'Assistenza infermieristica" secondo le varie sezioni della
Scuola consiste nella discussione su un elaborato scritto,
preventivamente assegnato dal direttore della Scuola di fronte ad una
Commissione di cinque membri, composta dal direttore della Scuola, da
tre docenti designati dalla Facolta' di medicina e chirurgia e dalla
infermiera responsabile della preparazione specifica. Ogni
commissario ha a disposizione 10 punti.
Art. 612. - Le tasse e sopratasse per la Scuola sono le seguenti:
tassa di immatricolazione. . . . . . . . . . . . . . . . L. 5.000
tassa annuale di iscrizione . . . . . . . . . . . . . . L. 18.000
sopratassa annuale di esami. . . . . . . . . . . . . . . L. 7.000
tassa per l'esame di diploma . . . . . . . . . . . . . . L. 3.060
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 24 maggio 1965
SARAGAT
GUI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 5 luglio 1965
Atti del Governo, registro n. 195, foglio n. 25. - VILLA