La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
    approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  I   titolari  di  pensione  delle  assicurazioni  obbligatorie  per
l'invalidita',   la   vecchiaia   ed   i  superstiti  dei  lavoratori
dipendenti,  dei  lavoratori  delle  miniere,  cave  e  torbiere, dei
coltivatori  diretti,  mezzadri  e  coloni,  degli  artigiani  e loro
familiari,  disciplinate  rispettivamente  dal  regio decreto-legge 4
ottobre  1935, n. 1827, dalla legge 3 gennaio 1960, n. 5, dalla legge
26  ottobre  1957,  n.  1047,  dalla  legge  4 luglio 1959, n. 463, e
successive  modificazioni  ed  integrazioni,  hanno  diritto  ad  una
pensione  nella  misura  di  lire  12.000  mensili a carico del Fondo
sociale  di  cui  al successivo articolo 2, a decorrere dal 1 gennaio
1965.
  La  pensione  di  cui sopra e' maggiorata di un'aliquota pari ad un
dodicesimo  del  suo ammontare annuo da corrispondersi con la rata di
dicembre.