La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E' autorizzata la fabbricazione e l'emissione di biglietti di Stato
da lire 500.
  Con  decreti  del  Presidente  della  Repubblica,  su  proposta del
Ministro  per  il tesoro, saranno determinate le caratteristiche ed i
contingenti dei biglietti stessi.
  La  data dalla quale i biglietti di cui alla presente legge avranno
corso  legale,  ed  il limite per il loro potere liberatorio, saranno
stabiliti con decreto del Ministro per il tesoro.