La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. E' autorizzata la fabbricazione e l'emissione di biglietti di Stato da lire 500. Con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il tesoro, saranno determinate le caratteristiche ed i contingenti dei biglietti stessi. La data dalla quale i biglietti di cui alla presente legge avranno corso legale, ed il limite per il loro potere liberatorio, saranno stabiliti con decreto del Ministro per il tesoro.