La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
I nomi "cuoio", "pelle", i termini che ne derivano o loro sinonimi
sono riservati esclusivamente ai prodotti ottenuti dalla lavorazione
di spoglie di animali sottoposte a trattamenti di concia o impregnate
in modo tale da conservare inalterata la struttura naturale delle
fibre, nonche' agli articoli con esse fabbricati.