La Camera dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1. 
 
  I nomi "cuoio", "pelle", i termini che ne derivano o loro  sinonimi
sono riservati esclusivamente ai prodotti ottenuti dalla  lavorazione
di spoglie di animali sottoposte a trattamenti di concia o impregnate
in modo tale da conservare inalterata  la  struttura  naturale  delle
fibre, nonche' agli articoli con esse fabbricati.