La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Chiunque ceda il suo sangue per trasfusione dirette e indirette o
per l'elaborazione dei derivati del sangue, ad uso terapeutico, ha
diritto ad astenersi dal lavoro e al riposo nel giorno del salasso.