La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i seguenti Atti internazionali: a) Convenzione sulle relazioni diplomatiche, Protocollo relativo all'acquisto della nazionalita' e Protocollo concernente il regolamento obbligatorio delle controversie, adottati a Vienna il 18 aprile 1961; b) Convenzione sulle relazioni consolari, Protocollo relativo all'acquisto della nazionalita' e Protocollo concernente il regolamento obbligatorio delle controversie, adottati a Vienna il 24 aprile 1963.