IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti  gli  articoli  77,  comma secondo, e 81, ultimo comma, della
Costituzione;
  Vista la tariffa dei dazi doganali d'importazione, approvata con il
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, e
successive aggiunte e modificazioni;
  Visto  il  decreto-legge  23  ottobre 1964, n. 989, convertito, con
modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350;
  Visto  il  decreto-legge  9 novembre 1966, n. 913, convertito nella
legge 23 dicembre 1966, n. 1140;
  Ritenuta   la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  adottare
speciali   provvedimenti   per  assicurare  l'approvvigionamento  dei
prodotti    petroliferi    nell'attuale    situazione   del   mercato
internazionale;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  l'industria,  il  commercio  e
l'artigianato,  di  concerto  con  i  Ministri  per il tesoro, per le
finanze, per il commercio estero, per il bilancio e la programmazione
economica;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  Per  le  importazioni, effettuate dal 1 luglio al 31 dicembre 1967,
di oli minerali greggi naturali di petrolio aventi le caratteristiche
indicate  nella  tabella  C),  lettera  A),  punto  1),  allegata  al
decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni,
nella  legge  18  dicembre  1964,  n.  1350,  puo' essere concesso un
contributo  sui  maggiori  costi  sostenuti a causa della particolare
situazione degli approvvigionamenti petroliferi.