IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77, comma secondo, e 81, ultimo comma, della Costituzione; Vista la tariffa dei dazi doganali d'importazione, approvata con il decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, e successive aggiunte e modificazioni; Visto il decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350; Visto il decreto-legge 9 novembre 1966, n. 913, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1140; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare speciali provvedimenti per assicurare l'approvvigionamento dei prodotti petroliferi nell'attuale situazione del mercato internazionale; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con i Ministri per il tesoro, per le finanze, per il commercio estero, per il bilancio e la programmazione economica; Decreta: Art. 1. Per le importazioni, effettuate dal 1 luglio al 31 dicembre 1967, di oli minerali greggi naturali di petrolio aventi le caratteristiche indicate nella tabella C), lettera A), punto 1), allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, puo' essere concesso un contributo sui maggiori costi sostenuti a causa della particolare situazione degli approvvigionamenti petroliferi.